Lo statuto dell'associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE APICOLTORI DELLE PROVINCE TOSCANE

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TITOLO 1
COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del Reg. CEE n. 1360/78 del 19 giugno 1978, integrato dalla Legge Nazionale 20 ottobre 1978 n. 674 e della Legge Regionale n. 77 del 29 maggio 1980, è costituita con sede in Arezzo, via Don Luigi Sturzo n. 115, un’associazione tra produttori apistici denominata

“ASSOCIAZIONE APICOLTORI DELLE PROVINCE TOSCANE”

L’associazione svolge la propria attività nel settore dell’apicoltura, in favore dei produttori delle province toscane. L’Associazione, previa delibera, può aprire sedi periferiche nell’ambito territoriale di propria competenza.

Art. 2

L’Associazione ha durata sino all’anno 2050, salvo proroga deliberata dall’Assemblea.

Art. 3

L’Associazione può partecipare ad altre Organizzazioni od Enti i quali si propongano di contribuire, direttamente od indirettamente, al conseguimento degli obbiettivi della politica agricola comunitaria e di settore. In particolare può far parte di Unioni di Associazioni che perseguano gli stessi scopi dell’Associazione, promuovendone anche la costituzione.

Art. 4

L’Associazione, senza fini di lucro, ha per scopo e valorizzazione delle produzioni del miele e di tutti i prodotti dell’alveare, e la loro commercializzazione in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale.

L’Associazione si propone di ovviare, attraverso l’organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta ed emissione nel mercato delle produzioni apistiche, di valorizzare la produzione rappresentata, e di partecipare alla programmazione agricola regionale.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’Associazione:

a) determina, con efficacia vincolante per gli associati, regolamenti per il proprio funzionamento e norme comuni di produzione e di immissione nel mercato, con particolare riferimento a pratiche di qualificazione produttiva e biologiche;

b) determina e applica norme di conoscenza della produzione, in particolare tese ad acquisire informazioni sulle quantità presumibili nonché su quelle effettivamente prodotte;

c) promuove l’incremento ed il perfezionamento dell’apicoltura, svolgendo opera fra gli apicoltori per l’applicazione e la diffusione dei moderni sistemi di allevamento delle api, per la lotta contro le malattie delle api e le cause avverse, valorizzando ogni iniziativa diretta alla preparazione e all’aggiornamento degli apicoltori, alla formazione di maestranze specializzate, nonché alla divulgazione del valore dell’apicoltura, anche ai fini del suo impiego nella moderna agricoltura, quale strumento indispensabile per il miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole attraverso l’azione impollinatrice delle api;

d) provvede a far effettuare l’immissione nel mercato secondo le previsioni di cui al primo trattino, lettera c), dell’articolo 6 del Reg. CEE 1360/78, ovvero effettua l’immissione nel mercato della produzione degli associati secondo le previsioni di cui al secondo trattino, lettera c), del medesimo art. 6;

e) rappresenta i produttori associati nei confronti di enti pubblici e privati, in particolare degli Organi della Pubblica Amministrazione. Ai fini di tale rappresentanza, il mandato è insito nel rapporto di associazione;

f) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, utili al raggiungimento degli scopi associativi;

g) attua iniziative a favore dei propri associati per il miglioramento delle condizioni di produzione e dell’offerta, in particolare per la fornitura di servizi e strutture, privilegiando, a parità di condizioni, quelle già esistenti presso gli associati; promuove altresì acquisti collettivi di materiali, prodotti, beni e servizi utili;

h) stipula, preferibilmente con enti ed organizzazioni del mondo agricolo, accordi, convenzioni o contratti per assicurare servizi ai propri associati, ivi compresi quelli di informazione e di assistenza tecnica e amministrativa riferiti alle produzioni oggetto dell’associazione;

i) promuove, anche mediante la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell’alveare;

j) promuove programmi di ricerca e di sperimentazione agraria diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende, associate e non, curando, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;

k) svolge azioni di promozione e valorizzazione del prodotto, mediante la partecipazione a mostre e fiere, l’adozione di marchi e l’utilizzazione di canali pubblicitari e d’informazione;

l) riscuote in nome e per conto degli associati premi, incentivi, integrazioni di prezzo, contributi da chiunque disposti in loro favore, e rilascia la relativa quietanza liberatoria;

m) compie tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini statutari;

n) svolge, inoltre, tutti gli altri compiti previsti per le Associazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale, ivi compresi quelli operativi e di controllo.

TITOLO 2
ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere ammessi all’associazione i soggetti considerati produttori agricoli a norma dell’art. 5, paragrafo 1 del Reg. CEE 1360/78 i quali producano per il mercato e nella zona definita all’art. 1, nonché le cooperative, loro consorzi altre forme associative costituite esclusivamente da produttori agricoli, per la produzione, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’alveare e per l’incremento, il miglioramento e la valorizzazione della produzione. Possono essere altresì ammessi all’Associazione limiti di cui all’Art. 2 della L.R. 77/80, anche produttori singoli o associati le cui aziende siano situate in zone diverse da quelle sopra indicate.

Non possono essere ammessi o partecipare all’Associazione:

a) i produttori che svolgono attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell’Associazione;

b) i produttori singoli che facciano parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio, o di cooperative o di altre forme associative aderenti all’Associazione stessa o ad altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio.

La qualità di associato è trasmissibile: nel caso di successione, a titolo universale o particolare, il rapporto associativo continua con il successore purché in possesso dei requisiti per l’ammissione e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6

L’aspirante associato deve indirizzare domanda all’Associazione, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero della partita IVA o del codice fiscale;

b) il numero e l’ubicazione degli alveari in produzione o dei nuclei artificiali e l’ubicazione ed estensione dei terreni adibiti o in corso di conversione alle produzioni che interessano l’attività dell’Associazione, nonché il titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti;

c) le quantità e le qualità prodotte o commercializzate nell’ultimo triennio.

Se la domanda è proposta da persona giuridica o altro organismo associativo che, in virtù delle proprie norme questa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e indicare la ragione sociale, o la denominazione, e la sede.

Alla domanda devono essere allegati:

1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

2) copia della delibera, autenticata dal legale rappresentante, con cui l’organo competente autorizza la proposizione della domanda e assume le obbligazioni conseguenti all’eventuale accoglimento;

3) elenco dei soci corredato, per ciascuno di essi, delle indicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e, invia globale, di quelle di cui alla lettera c).

In ogni caso i rapporti economici tra l’organismo associativo aderente all’Associazione ed i propri soci rimangono regolati dal relativo statuto.

Con la domanda, l’aspirante associato si obbliga ad osservare le norme del presente statuto e deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni e l’esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione dandone comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla deliberazione. La reiezione della domanda e deve essere motivata.

Art. 7

Con l’iscrizione nel libro degli associati, il produttore assume nei confronti dell’associazione,l’impegno a mantenere il vincolo associativo per almeno tre anni, a decorrere dalla data di riconoscimento dell’Associazione, o dalla data della propria adesione, qualora sia posteriore al riconoscimento.

L’associato assume altresì, nei confronti dell’associazione, i seguenti obblighi:

a) di osservare, in materia di produzione e di immissione nel mercato, le norme stabilite dall’associazione;

b) di effettuare l’immissione nel mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione, secondo le regole di conferimento e d immissione stabilite e controllate dall’associazione; l’associazione può peraltro provvedere ad effettuare l’immissione nel mercato di tutta o parte della produzione destinata alla commercializzazione, conformemente al secondo trattino, lettera dell’art 16 tec cee 1360/78;

c) di contribuire alla costituzione di fondi di intervento necessari er i conseguimento degli scopi sociali.

Gli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) non si applicano alla parte della produzione per la quale l’associato aveva concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni rima della sua adesione all’associazione a condizione che quest’ultima sia stata informata, prima dell’adesione, dell’estensione e della durata degli obblighi contratti.

Art. 8

L’associato è tenuto a versare i contributi deliberati dall’Assemblea, necessari per il funzionamento amministrativo dell’associazione e per il conseguimento degli scopi statutari.

Il nuovo associato deve versare la quota di ammissione nella misura stabilita dall’Assemblea entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

L’associato moroso può, previa diffida, essere escluso dall’Associazione.

Art. 9

L’associazione ha potestà di vigilare sull’osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi nonché di disporre diffide e sanzioni.

Gli associati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte di incaricati dell’Associazione, al fine di accertare il corretto adempimento degli impegni assunti.

All’associato inadempiente sono applicabili, indipendentemente dall’azione di responsabilità per i danni recati all’Associazione, i seguenti provvedimenti:

a) censura scritta;

b) sanzione pecuniaria;

c) sospensione a tempo determinato dei benefici dell’appartenenza all’associazione , fermi gli obblighi contratti;

d) espulsione.

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari deve adeguatamente motivata e comunicata per iscritto all’interessato.

I regolamenti di cui all’art. 4, lettera a), determinano le ipotesi e i criteri di applicabilità dei provvedimenti stabiliti dal presente articolo, ivi compresa l’entità della sanzione pecuniaria.

Il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti di cui sopra, avverso i quali è dato ricorso al giudizio del collegio arbitrale di cui all’art. 30, cui è rimessa anche la determinazione della misura del danno arrecato all’associazione dall’inadempienza dell’associato.

Art. 10

E’ escluso l’associato:

a) che abbia perduto i requisiti previsti per l’ammissione;

b) che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all’associazione;

c) che si renda responsabile di gravi inadempienze o violazioni degli obblighi assunti, statutari o di legge, ovvero del dovere generale di collaborazione e lealtà verso l’associazione.

Avverso il provvedimento di esclusione, è dato ricorso al giudizio del Collegio arbitrale di cui all’art. 30, e ciò entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 11

Il recesso è consentito all’associato, decorso il terzo anno di vincolo, a condizione che ne facci a domanda dodici mesi prima.

Il recesso ha effetto dalla chiusura dell’esercizio sociale cui cade il vincolo associativo.

Il Consiglio Direttivo verifica la legittimità dell’esercizio del diritto di recesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa dichiarazione. Trascorso tale termine il recesso si intende produttivo a tutti gli effetti.

Art. 12

Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione:

a) restano comunque vincolati per gli impegni antecedentemente assunti;

b) non possono ripetere i contributi versati, ivi compresa la quota di ammissione;

c) non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO 3
ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 13

Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo;

– il Collegio dei Sindaci.

Art. 14

Le assemblee sono validamente costituite da quanti risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con il versamento dei contributi e gli altri obblighi sociali.

L’Associato in mora o sospeso dall’Associazione non può intervenire in Assemblea.

A ciascun produttore associato, sia esso socio individuale o membro di società cooperativa, consorzio di cooperative o altra forma associativa, spetta un voto.

Salvo quanto previsto al successivo articolo 15, il ricorso alla delega è consentito esclusivamente a favore di un componente il proprio nucleo familiare, compartecipante all’impresa. Le deleghe, complete di tutti i loro elementi dovranno prevenire all’Associazione, presso la sede legale, almeno tre giorni liberi antecedenti la data di celebrazione dell’assemblea.

Art. 15

Quando il numero dei produttori, associati direttamente o tramite un ente aderente, sia superiore a 600 (seicento), l’assemblea generale dell’associazione sarà costituita dai delegati eletti da Assemblee parziali, da convocare possibilmente nelle località dove risiedono non meno di 50 (cinquanta) associati.

Le assemblee parziali eleggono, con il sistema proporzionale, un delegato ogni 20 (venti) voti degli associati presenti o rappresentanti. Se il numero dei voti non è esatto multiplo di venti, ed il resto supera i dieci voti, viene eletto un delegato anche per questo resto.

Le società cooperative che partecipano all’associazione eleggono, con propria assemblea, i propri delegati nella stessa proporzione di cui al comma precedente.

I delegati devono essere associati e devono intervenire personalmente all’assemblea generale.

Quando, prima dell’assemblea generale, venissero a mancare uno o più delegati, il Presidente ammette all’assemblea il candidato o i candidati primi non eletti della lista cui appartenevano il delegato o i delegati mancanti.

Art. 16

Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante comunicazione da affiggere nei locali della sede e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, ed avviso postale indirizzato al domicilio di ciascun associato.

Nel caso si tengano assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno cinque giorni prima dell’assemblea generale. Le convocazioni saranno fatte nei termini di cui al precedente comma, limitatamente al territorio interessato all’assemblea parziale, e le adunanze si terranno secondo le norme dello statuto previste per le assemblee.

L’avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza per la prima e l’eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo se non siano trascorse almeno due ore dalla prima, e l’elenco delle materie da trattare.

Le assemblee possono essere convocate in località o domicilio diversi da quelli dell’associazione, purchè ricompresi in zone di propria attività.

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto; in caso di assemblee parziali, il riferimento è fatto al numero degli associati chiamati a costituire.

Spetta al Presidente dell’assemblea determinare le modalità di voto e la nomina, anche fra i non associati, del segretario dell’assemblea e degli scrutatori.

Art. 17

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Consigliere a ciò appositamente delegato dal Presidente.

Nei casi previsti dalla legge, le funzioni di segretario saranno esercitate da un Notaio.

Le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 19

L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, e quant’altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci o da un numero di soci aventi diritto al voto non inferiore a un terzo del totale degli associati.

E’ di competenza dell’assemblea:

a) approvare il bilancio, consuntivo e preventivo, e la relazione annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;

b) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci, determinandone i compensi;

c) impartire le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità dell’associazione;

d) deliberare sulle materie di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’art. 4, nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

e) determinare la quota di ammissione, nonché i contributi di cui all’art.8, compresi eventuali contributi straordinari tenendo conto del valore della produzione da ciascuno conferita;

f) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati, di enti pubblici privati, nazionali ed esteri;

g) apportare quelle modifiche statutarie che si rendessero necessarie per adeguare il presente Statuto alle disposizioni di legge emanate in materia di associazioni di produttori.

In seconda convocazione, le Assemblee ordinarie sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti di persona o per delega, salvo il disposto di cui agli art. 2, n. 4), e 3 della L.N. 674/78. E’ fatto salvo il disposto dell’art.21, comma 2, del presente statuto.

Art. 20

L’assemblea straordinaria è convocata su decisione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci o da un numero di soci aventi diritto al voto non inferiore a un terzo del totale degli associati.

E’ di competenza dell’Assemblea Straordinaria:

a) modificare lo statuto sociale;

b) prorogare la durata dell’associazione;

c) variare l’oggetto sociale;

d) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;

e) nominare o definire i poteri dei liquidatori.

Per modificare lo statuto e prorogare la durata dell’Associazione è richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre, in seconda convocazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso, per lo scioglimento dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare che il voto possa essere dato per corrispondenza. In tal caso, l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di Consiglieri, non inferiore a 5 e non superiore a 9, dei quali almeno quattro quinti scelti fra gli associati.

Qualora nell’assemblea siano state votate più liste, ciascuna delle quali presenta da almeno 1/3 degli intervenuti, i seggi del Consiglio Direttivo sono ripartiti tra i candidati delle liste che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione di due terzi alla lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed il restante terzo alle altre liste, suddividendo in proporzione i seggi.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo esperti, anche se non associati, in numero non superiore ad 1/5 del totale dei suoi componenti.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e fino a due Vicepresidenti, scegliendoli fra i suoi membri. Spetta al Presidente indicare, fra questi, il vicario. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, provvede alla sostituzione, chiamando il candidato o i candidati primi non eletti della lista alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti, fermo il rispetto del disposto di cui al terzo comma del presente articolo. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio, assumendo l’anzianità dei consiglieri sostituiti. In mancanza, è ammesso l’istituto della cooptazione: i membri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Il personale direttivo dell’Associazione partecipa alle adunanze con voto consultivo, ed esercita le funzioni di segretario. Quando non vi sia personale direttivo, il Segretario può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure a seguito di motivata richiesta di almeno un terzo del Consiglieri o del Presidente del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta per avviso postale, o altro mezzo equivalente, da spedirsi almeno 5 giorni prima dell’adunanza, oppure nei casi di urgenza, per telegramma o altro mezzo equivalente, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando si tratti di affari nei quali sono interessati Amministratori, Sindaci o il personale direttivo, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consigliere personalmente interessato deve astenersi dal voto.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di due sedute consecutive, decade.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è investito di un potere generale per la gestione dell’Associazione.

In particolare è di sua competenza:

a) predisporre la proposta di programma di produzione e commercializzazione da sottoporre all’Assemblea;

b) deliberare sulla convocazione e sull’ordine del giorno delle assemblee, e curare l’eseguzione delle deliberazioni adottate;

c) deliberare sulle domande di ammissione e di recesso, nonché sull’applicazione delle sanzioni;

d) nominare eventuali Comitati tecnico-consultivi, determinarne i compiti e gli eventuali compensi;

e) assumere il personale ed affidare gli incarichi direttivi;

f) predisporre il bilancio d’esercizio, corredato della relazione illustrativa, nonché il bilancio di previsione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

g) deliberare sulle materie di cui alle lettere h) ed i) del precedente art. 4;

h) determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all’art.7, lettera c), dello Statuto;

i) istituire uffici o sezioni periferiche dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è tuttavia investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, e può, quindi, deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, per la gestione di particolari affari, può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Comitato Esecutivo.

Art. 24

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal o dai Vicepresidenti e da non più di due membri scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.

Il Comitato, per singoli atti o categorie di atti, decide su delega del Consiglio Direttivo, in particolare nelle materie inerenti il personale.

Per la validità delle adunanze e l’adozione delle delibere del Comitato Esecutivo, si applicano le disposizioni previste per il Consiglio Direttivo.

Art. 25

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.

Egli ha facoltà di transigere e di conciliare anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quant’altro occorra per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente promuovere le azioni innanzi l’autorità giudiziaria o amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede gli organi direttivi e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da uno dei Vicepresidenti all’uopo designato.

Al Presidente può essere attribuita un’indennità di funzione, determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 26

Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 membri, dei quali uno Presidente, eletti dall’Assemblea anche tra non soci. Se del caso, per l’elezione si applicano i criteri di cui all’art. 21, secondo e sesto comma, del presente Statuto.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono retribuiti con un assegno fisso annuo, stabilito dall’Assemblea prima della loro nomina.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, manca a più di due sedute consecutive, decade.

TITOLO 4
PATRIMONIO - ENTRATE - RENDICONTO

Art. 27

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque, sono o vengono in proprietà dell’Associazione;

b) dai fondi o accantonamenti costituiti dall’Assemblea a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

L’Associato non ha alcun diritto o potere sul patrimonio dell’Associazione ne sulla propria quota di partecipazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, su indicazione dell’Assemblea, ad organizzazioni agricole che, senza scopo di lucro, promuovano lo sviluppo del settore e ne tutelino gli interessi.

Art. 28

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote di ammissione e dai contributi degli associati;

b) dalle rendite patrimoniali

c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni e contributi da parte di privati ed enti pubblici.

Art. 29

L’esercizio sociale dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi.

TITOLO 5
CLAUSOLA COMPROMISSORIA - REGOLAMENTO

Art. 30

La risoluzione di qualsiasi controversia insorta tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione, così durante il rapporto associativo come al suo termine, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, è rimessa al libero giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Arezzo, su istanza della parte diligente.

Il Collegio arbitrale decide in via irrituale secondo equità, regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che ritiene più opportuno.

La decisione arbitrale ha efficacia vincolante tra le parti come espressione della loro stessa volontà e non è impugnabile in sede giurisdizionale.

Il Collegio arbitrale è in particolare competente per i ricorsi contro i provvedimenti di cui agli art. 6 , 9 e 10.

Salvo il disposto di cui all’art. 10, il termine perentorio per ricorrere contro le delibere sociali è quindici giorni dalla data di conoscenza del provvedimento.

In caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato è irricevibile.

Art. 31

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione sarà disciplinato da un Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.

Nello stesso Regolamento, potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, quando sia nominato, i poteri e le mansioni di eventuali comitati tecnici, nonché le mansioni ed il trattamento dei dipendenti dell’Associazione.

TITOLO 6
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione è delegato il potere di apportare al presente Statuto, senza ricorso all’Assemblea, le modifiche e le aggiunte che venissero richieste dall’Autorità giudiziaria o da quelle amministrative per la sua approvazione e per l’iscrizione dell’Associazione presso i pubblici uffici.

Art. 33

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento CEE n. 1360/78 ed alle relative norme d’attuazione nazionali e regionali, nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

Firmato:

ENRICO GUALDANI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

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