IRAP SU ECCEDENZE ZOOTECNICHE 2022

Legge di Bilancio 2022: esclusione da IRAP per imprenditori individuali e professionisti L’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, accorda l’esclusione da IRAP, già a decorrere dal periodo d’imposta 2022, a favore delle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni (ossia, agli imprenditori e ai professionisti che esercitano l’attività economica in forma individuale). All’atto pratico, l’esclusione da IRAP troverà applicazione nei confronti degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi dotati di un’autonoma organizzazione, che non si avvalgono del regime forfettario o di quello dei c.d. contribuenti minimi (i contribuenti privi di autonoma organizzazione, infatti, sono già esclusi da IRAP).

Il generico riferimento alle persone fisiche che esercitano attività commerciali riteniamo debba includere, tra le attività esenti dall’IRAP
dal 2022, anche quelle agricole dirette alla coltivazione su più piani, quando svolte su una superficie superiore al doppio di quella del fondo su cui insistono, alle attività di allevamento eccedente la capacità del fondo di produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e quelle svolte senza terra, alle attività connesse di servizi compresa la produzione di energia, le attività agrituristiche e le attività commerciali svolte dagli imprenditori agricoli quali, ad esempio, le attività dei garden, ove si commercializzano prodotti per l’agricoltura ed il giardinaggio.
Tali contribuenti, giacché non più soggetti a IRAP dal periodo d’imposta 2022, restano tenuti al versamento del saldo IRAP 2021 (da effettuare entro il 30 giugno o entro il 22 agosto 2022 corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%) e alla presentazione della Dichiarazione IRAP 2022, relativa al 2021 (da presentare entro il 30 novembre 2022). Non è invece più dovuto il versamento degli acconti IRAP relativi al periodo d’imposta 2022. L’assoggettamento a IRAP continua, invece, a trovare applicazione per tutti gli altri soggetti passivi del tributo regionale, ossia: le società di capitali; le società cooperative; gli enti commerciali e i soggetti equiparati; le società di persone commerciali (Snc e Sas) e le società equiparate; gli enti privati non commerciali e le Pubbliche Amministrazioni; nonché, per effetto di quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le Sentenze n. 7371/2016 e n. 7291/2016, gli studi associati e le associazioni professionali (i cui soci potranno quindi valutare l’opportunità di proseguire l’attività in forma individuale).

Per il settore agricolo restano ancora soggette all’IRAP tutte le società, comprese le numerose società semplici tra coltivatori diretti o imprenditori agricoli, le quali però, per effetto della Legge 208/2015, a decorrere dal 2016, restano soggette all’imposta regionale limitatamente alle attività svolte che non sono assorbite dai redditi fondiari o, comunque, non potenzialmente rientranti nell’art. 32 del TUIR.
In conclusione, si evidenzia che la novella normativa non riveste valenza interpretativa e, pertanto, non esplica alcun effetto sul
contenzioso in corso (anche se può comunque rappresentare un elemento di valutazione a favore del contribuente da sottoporre al
Giudice di merito).

IN SINTESI ANCHE L’APICOLTURA: Tra le attività esenti dall’IRAP dal 2022 anche quelle di allevamento eccedente la capacità del fondo di produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e quelle svolte senza terra.

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